ORDINANZA n° 27 sel 09/06/2006
Disposizioni per la PULIZIA dei FOSSI e dei BORDI STRADALI

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Il responsabile del servizio

Premesso che con l’avvento della stagione estiva aumenta io rischio di incendi dovuti alla mancata manutenzione di fossi e ripe delle proprietà private in particolare adiacenti le strade comunali, vicinali ecc;

Visto che stanno pervenendo a questo Ente numerose lamentele di cittadini relative a terreni privati, fiancheggianti le pubbliche strade e le proprietà contigue private, ricoperti da folta vegetazione, che possono essere, soprattutto nel periodo estivo, causa di incendi che possono mettere a repentaglio la pubblica incolumità;

Dato atto che il perdurare degli inconvenienti sopra descritti può causare per la pubblica incolumità;

Visto la legge n° 353 del 21.11.2000;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n° 11 del 27.03.2004;

ORDINA

Per i motivi di cui alla premessa:

1) Ai proprietari frontisti di provvedere, periodicamente e almeno due volte all’anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad un immediato sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio di erbacce e precisamente di provvedere:

a) allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve e di incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
b) a far scavare i fossi e le cunette di scolo lungo la proprietà fino a raggiungere la quota della platea di manufatti esistenti;
c) alla pulizia ed all’espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati tale da garantire il libero deflusso delle acque;
d) al mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo tale da impedire il franamento del terreno;
e) all’espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
f) al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal privato oltre il ciglio della strada comunale o del marciapiede, ciò per assicurare la necessaria viabilità per la tutela della incolumità della circolazione e di rimuovere nel più breve tempo possibile le ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sul suolo comunale o sui marciapiedi;
g) a far sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo le pertinenze stradali ad un’altezza non superiore a metri uno ed a una distanza sufficiente a garantire una buona visibilità;
h) è fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi mediante l’incendio della vegetazione;

2) ai frontisti confinanti con le strade pubbliche, di non arare i fondi fino alla strada, ma di lasciare tra questa ed il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno metri 3) per permettere le necessarie manovre, con macchina od attrezzi senza danneggiare la sede stradale o le ripe dei fossi. Le capezzagne adiacenti le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite, provvedendo allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, ramaglie ed erbacce spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette capezzagne;

3) ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade pubbliche o di aree incolte poste all'interno del centro abitato, provvedere, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla esecuzione dei sottoelencati lavori:

a) di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate sfalciando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsivoglia rifiuti anche se abbandonati da terzi;
b) di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di erbe infestanti ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, animali. bisce, ecc.

4) a tutti i conducenti di mezzi agricoli, di effettuare una accurata pulizia de mezzi e degli attrezzi prima di immettersi sulle pubbliche vie, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli incidenti.

SI AVVERTE

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare detto provvedimento.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 516,46. In ogni caso salva l’azione penale ed il compimento dei lavori d’ufficio per gli inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. del Lazio Sezione di Latina ed il ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

È dato incarico al Comando di Polizia Municipale affinché possa esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente ed a segnalare alla scadenza dell’ordinanza i frontisti inadempienti.

Dalla Residenza Municipale il 9 giugno 2006-06-12

Il Responsabile del Servizio
Isp. Capo Enzo Corsi