

ORDINANZA
n° 27 sel 09/06/2006
Disposizioni per la PULIZIA dei FOSSI e dei BORDI STRADALI
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
Il responsabile del servizio
Premesso
che con l’avvento della stagione estiva aumenta io rischio di incendi
dovuti alla mancata manutenzione di fossi e ripe delle proprietà
private in particolare adiacenti le strade comunali, vicinali ecc;
Visto che stanno pervenendo a questo Ente numerose lamentele
di cittadini relative a terreni privati, fiancheggianti le pubbliche strade
e le proprietà contigue private, ricoperti da folta vegetazione,
che possono essere, soprattutto nel periodo estivo, causa di incendi che
possono mettere a repentaglio la pubblica incolumità;
Dato atto che il perdurare degli inconvenienti sopra descritti
può causare per la pubblica incolumità;
Visto la legge n° 353 del 21.11.2000;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n° 11 del 27.03.2004;
ORDINA
Per i motivi di cui
alla premessa:
1) Ai proprietari frontisti di provvedere, periodicamente e almeno
due volte all’anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad un immediato
sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio di erbacce
e precisamente di provvedere:
a) allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità
di curve e di incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
b) a far scavare i fossi e le cunette di scolo lungo la proprietà
fino a raggiungere la quota della platea di manufatti esistenti;
c) alla pulizia ed all’espurgo dei fossi di scolo
e di irrigazione privati tale da garantire il libero deflusso delle
acque;
d) al mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo
tale da impedire il franamento del terreno;
e) all’espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
f) al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono
dal privato oltre il ciglio della strada comunale o del marciapiede,
ciò per assicurare la necessaria viabilità per la tutela della
incolumità della circolazione e di rimuovere nel più breve
tempo possibile le ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere
sul suolo comunale o sui marciapiedi;
g) a far sagomare le siepi situate in curva, negli incroci
e lungo le pertinenze stradali ad un’altezza non superiore
a metri uno ed a una distanza sufficiente a garantire una buona
visibilità;
h) è fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei
fossi mediante l’incendio della vegetazione;
2) ai frontisti confinanti con le strade pubbliche, di non arare i fondi
fino alla strada, ma di lasciare tra questa ed il loro fondo una adeguata
capezzagna (almeno metri 3) per permettere le necessarie manovre, con macchina
od attrezzi senza danneggiare la sede stradale o le ripe dei fossi. Le capezzagne
adiacenti le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite,
provvedendo allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, ramaglie
ed erbacce spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, dette capezzagne;
3) ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade pubbliche
o di aree incolte poste all'interno del centro abitato, provvedere, nel
termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla esecuzione
dei sottoelencati lavori:
a) di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate
sfalciando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsivoglia
rifiuti anche se abbandonati da terzi;
b) di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare
di erbe infestanti ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti,
animali. bisce, ecc.
4) a tutti i conducenti di mezzi agricoli, di effettuare
una accurata pulizia de mezzi e degli attrezzi prima di immettersi sulle
pubbliche vie, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno
od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli
incidenti.
SI AVVERTE
A chiunque spetti è
fatto obbligo di osservare e fare osservare detto provvedimento.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione
amministrativa da €. 103,29 a €. 516,46.
In ogni caso salva l’azione penale ed il compimento dei lavori d’ufficio
per gli inadempienti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
del Lazio Sezione di Latina ed il ricorso al Presidente della Repubblica
entro i termini di legge.
È dato incarico al Comando di Polizia Municipale affinché
possa esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della
presente ed a segnalare alla scadenza dell’ordinanza i frontisti inadempienti.
Dalla Residenza Municipale
il 9 giugno 2006-06-12
Il Responsabile del Servizio
Isp. Capo Enzo Corsi