Emergenza Fiume Sacco

In ottemperanza alla nota Prot. n. 1933/06 del 29 settembre 2006, si pubblica la disposizione commissariale n. 229/06, emessa dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA NEL TERRITORIO DEL BACINO DEL FIUME SACCO TRA LE PROVINCE DI ROMA E FROSINONE, con la quale si revoca la precedente disposizione commissariale n. 25 del 28 ottobre 2005, prot. n. 439/05.


PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO COMMISSARIALE
PER L'EMERGENZA NEL TERRITORIO
DEL BACINO DEL FIUME SACCO TRA LE PROVINCE DI ROMA E FROSINONE

(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

Disposizione n. 229
Prot. 1920/06 del 28 settembre 2006

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
NEI TERRITORI DEL BACINO DEL FIUME SACCO

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 27 maggio 2005, Serie Generale n. 122, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale" e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2007;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441 che, nel definire i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi, per il superamento dell'emergenza, ha nominato il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato, prevedendo che possa avvalersi di un Soggetto attuatore;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2005, n. 3447, che modifica ed integra il D.P.C.M. n. 3441/05;

VISTO il provvedimento commissariale 29 luglio 2005, n.38/05, che costituisce il Primo Modulo del Piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n.3441/05 per gli interventi nell'area della Valle del Sacco per la sicurezza e la riqualificazione dei prodotti zootecnici;

VISTA la nota 2 prot. 045/05 del 2 agosto 2005, con la quale, tenuto conto della necessaria consequenzialità del piano definitivo alle previsioni del Primo Modulo, è stato richiesto l'avviso del Ministro delle politiche agricole e forestali;

VISTO il favorevole avviso formulato sul provvedimento 29 luglio 2005, n.38/05, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con nota 3 agosto 2005, n.1721;

VISTA la misura cautelare di interdizione all'uso delle aree a rischio di contaminazione disposta con provvedimento commissariale del 9 settembre 2005, recante "Disposizione per la definizione delle aree da interdire a determinate attività" e le successive estensioni disposte con provvedimenti adottati in relazione alle segnalazioni di riporto di terre asseritamente contaminate ed a quelle effettuate dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti;

VISTO il proprio provvedimento n.25 del 28 ottobre 2005, prot.439/05 concernente il divieto di movimentazione degli animali in entrata ed in uscita da e verso tutte le aziende zootecniche di cui agli allegati 8 e 9 del Primo Modulo ed il vincolo sanitario disposto per lo spostamento di animali da vita e da macello appartenenti alle aziende zootecniche confinanti con le aziende di cui agli allegati 8 e 9 del Primo Modulo, e, in ogni caso, degli animali appartenenti alle aziende comprese nell'area di perimetrazione di cui al provvedimento commissariale del 9 settembre 2005, recante "Disposizione per la definizione delle aree da interdire a determinate attività" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 27 - parte seconda - del 30 settembre 2005;

CONSIDERATO che, tenuto conto della sospensione dell'abbattimento del bestiame dell'azienda Frattali Luigi e Guglielmo disposta con proprio provvedimento del 28 giugno 2006, prot-1281/06, n. 148, il programma di abbattimenti del bestiame delle aziende elencate negli allegati 8 e 9 del Primo Modulo come integrati per nuove evidenze, disposto con provvedimento commissariale n.6 del 7 ottobre 2005, prot.301/05, è completato;

CONSIDERATO che l'extrapiano per il 2006 della Direzione regionale tutela della salute e sistema sanitario regionale, prot. 65927/4V/15 del 5 giugno 2006, ha attivato il programma di monitoraggio con campionamenti mensili per il latte bovino e quindicinale per quello ovino per le aziende classificate in categoria "A" ai sensi dell'articolo 3 del
proprio provvedimento n, 25 del 28 ottobre 2005, prot.439/05, che stanno progressivamente reintroducendo nuovi capi;

VISTA la proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda Usi RM/G prot. 1147/G/3b del 22 agosto 06, di revisionare i contenuti del provvedimento commissariale n. 25 del 28 ottobre 2005, sulla base delle più recenti conoscenze dello stato sanitario delle Aziende zootecniche di propria competenza;

VISTA la comunicazione 26 settembre 2006, n. 107300, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, in relazione agli esiti delle analisi eseguite, secondo il monitoraggio svolto secondo l'extrapiano n.5487 del 16 gennaio 2005, sul latte di massa, sulle carni e sui foraggi delle aziende classificate in categoria "A", "B" e "C" che rivelano un quadro, nel complesso, favorevole, ha proposto l'emanazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che sono venuti meno i presupposti delle limitazioni stabilite con la Disposizione commissariale n. 25 del 28 ottobre 2005;

RITENUTA la necessità di proseguire le attività di controllo preventivo mediante l'adozione di extrapiani regionali annuali per il monitoraggio del betaclorocicloesano nelle matrici alimentari (latte e carni) e nei foraggi prodotti nell'area emergenziale della Valle del Sacco interessata dal fenomeno, che preveda adeguate strategie di controllo;

RITENUTA la necessità di prevedere misure restrittive per gli allevamenti che evidenziano esiti analitici non conformi sui prodotti di origine animale;

DISPONE

Articolo 1
La Disposizione commissariale n. 25 del 28 ottobre 2005, prot. 439/05 è revocata.

Articolo 2
La Direzione Regionale tutela della salute e sistema sanitario regionale adotta annualmente, ai sensi del Piano nazionale Residui, un extrapiano regionale per il monitoraggio del Betaclorocicloesano nelle matrici alimentari (latte e carni) e nei foraggi prodotti nell'area emergenziale della Valle del Sacco interessata dal fenomeno, disponendo, qualora le evidenze dell'extrapiano lo rendano necessario, previa informativa all'Ufficio commissariale, adeguate strategie di controllo.

Articolo 3
I Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. territorialmente competenti, in presenza di esiti analitici non conformi sui prodotti di origine animale adottano, per gli allevamenti interessati, disposizioni restrittive che prevedano vincolo di movimentazione degli animali destinati alla macellazione o ad altro allevamento, avviando contestualmente indagini epidemiologiche per veriticare la via di ingresso del contaminante nell'azienda. In particolare, le disposizioni dovranno prevedere:

a) Per gli animali destinati al macello: avvio alla macellazione sotto vincolo sanitario con ammissione della carcassa al consumo umano solo previo controllo analitico favorevole effettuato sul grasso dell'animale;

b) Per gli animali destinati ad altro allevamento: invio sotto vincolo sanitario, previa prenotifica alla A.S.L. di destinazione, del Modello 4 entro 48 ore dall'invio, con divieto di spostamento verso un ulteriore allevamento.

Nel caso di valori superiori al limite di rilevabilità ma inferiori al limite di conformità stabiliti dalla normativa comunitaria, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente provvedere ad avviare ugualmente l'indagine epidemiologica ed eventualmente, sulla base di una valutazione condotta congiuntamente con la Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale e l'Osservatorio epidemiologico, al vincolo della movimentazione degli animali sia per vita che per macello, con le modalità sopra dette.

Articolo 4
I Sindaci dei comuni interessati provvedono a revocare eventuali provvedimenti sindacali in contrasto con la presente disposizione.

La presente disposizione immediatamente esecutiva è comunicata ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali di Roma G e Frosinone, Distretti A e B, nonché al Corpo Forestale dello Stato ed ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali hanno l'obbligo di informare le aziende presenti nei territori di competenza con i mezzi ritenuti più efficaci ed è altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.