


FABBRICATI NON DICHIARATI - FABBRICATI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITÀ - OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il provvedimento 9 febbraio 2007 del Direttore dell’Agenzia
del Territorio (G.U. 20 febbraio 2007, n. 42), recante:
“DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ TECNICHE E OPERATIVE PER
L’ACCERTAMENTO IN CATASTO DEI FABBRICATI NON DICHIARATI E DI QUELLI
CHE HANNO PERSO I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ
AI FINI FISCALI”;
Visto l’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni;
Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262;
Dalla residenza comunale, lì 20.03.2007
Il Responsabile del Servizio
DOTT. Armando COLAGIACOMO
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1993, N. 557, convertito
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. (Il testo coordinato
è stato pubblicato sulla G.U. 16 marzo 1994, n. 62)
Ulteriori interventi correttivi
di finanza pubblica per l’anno 1994.
Art. 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati.
…..omissis…..
3. (Comma sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139)
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti
fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) (lettera così modificata dall’art. 2, c. 37, del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale suI terreno, ovvero
dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo
conduce il terreno cui l’immobile è asservito, sempreché
tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti
nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle
certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti
iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti
di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti
esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore
a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento
ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone
di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni
con attribuzione di reddito agrario. Qualora suI terreno siano praticate
colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva,
ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto
limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito
complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno
è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge
n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto
del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo
precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto
per l’esonero dall’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità
immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche
di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. (Comma aggiunto dall’art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139)
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
alle attività agricole di cui all’articolo 29 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale
alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate
alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli,
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale
anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è
asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune
o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente
da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più
affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base
di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno
di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività
agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo,
i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte
di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità
dei medesimi è subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti
indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o,
comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o,
comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il
catasto dei fabbricati.
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