Identificato nel Comune di Ceccano un focolaio della "malattia vescicolare del suino"
Il territorio di Supino inserito nella zona di sorveglianza


Dopo la scoperta di un focolaio della malattia vescicolare del suino localizzato in una azienda agricola nel Comune di Ceccano, la ASL di Frosinone ha emanato, il 15 marzo scorso, un'ordinanza che delimitava la zona sottoposta a sorveglianza sanitaria che, secondo le disposizioni di legge, si estende per un raggio di 10 chilometri intorno all'epicentro dell'infezione.
La malattia, che non costituisce pericolo per l'uomo, è causata da un virus molto resistente e facilmente trasmissibile tra gli animali, pertanto per combattere efficacemente il contagio e prevenire un'epidemia che apporterebbe gravi conseguenze economiche nel settore agroindustriale provinciale, già pesantemente colpito dall'emergenza inquinamento del fiume Sacco, si rendono necessarie severe disposizioni che contemplano l'abbattimento di tutti i capi dell'azienda sede del focolaio e il controllo degli spostamenti dei suini che possono essere entrati in contatto con il virus (maggiori informazioni sul sito www.oevr.org).
Il Comune di Supino, in ottemperanza delle disposizioni della ASL di Frosinone ha emesso in data 21 marzo 2007 l'ordinanza sanitaria n. 5 con la quale si adottano i provvedimenti necessari al contenimento dell'infezione.
Si trascrive il testo integrale dell'ordinanza.

ORDINANZA N. 5

IL SINDACO


VISTA la Comunicazione da parte della Regione Lazio, prot. n. Z0005 del 15/03/2007, per l’emergenza nel territorio dei Comuni di Patrica, Supino, Amaseno, Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano, Arnara, Ripi, Torrice, Frosinone, Maenza, Prossedi che detta direttive per la profilassi delle malattie infettive: Zona di sorveglianza per malattia vescicolare del suino da enterovirus nonché richiede emissione di ordinanza per l’emergenza di che trattasi;

CONSIDERATO che è stata individuata nel Comune di Ceccano nella stalla di sosta Centro Carni S.r.l. la presenza dell’enterovirus della malattia vescicolare dei suini;

RITENUTO che i Comuni di Patrica, Supino, Amaseno, Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano, Arnara, Ripi, Torrice, Frosinone, Maenza, Prossedi rientrano all’interno del raggio di 10 Km dal focolaio.

AL FINE di salvaguardare la salute pubblica ed il patrimonio zootecnico, nonché la delimitazione della zona di sorveglianza del focolaio, a tutela del patrimonio suinicolo regionale.

ORDINA

Articolo 1
E’ dichiarata zona di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus dei suini, compresa in un raggio di 10 km dal focolaio accertato nell’allevamento del Comune di Ceccano, il territorio dei comuni di Patrica, Supino, Amaseno, Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano, Arnara, Ripi, Torrice, Frosinone, Maenza, Prossedi. Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso devono essere apposte a cura delle Amministrazioni Comunali tabelle ben visibili con la scritta: ZONA DI SORVEGLIANZA PER MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Articolo 2
Nell’ambito della zona di sorveglianza sono disposte le seguenti misure:

- Censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare;

- Divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da una azienda dalla zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o della persona che se ne occupa;

- Il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. competente per territorio in provenienza dalla singola azienda purchè;
• tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
• sia stato effettuato 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;
• sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto, un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini. Per quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure di cui all’allegato II del D.P.R. 362/96:
• Ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
• I camion, nonché gli altri automezzi ed attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall’art.64 del vigente regolamento di Polizia veterinaria.

Articolo 3
I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisce reato, sono puniti ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320.

La presente ordinanza viene emessa per conoscenza alla popolazione residente ed inviata a tutti gli organi preposti alla salvaguardia e tutela dell’Ambiente e della Salute.

È fatto obbligo a tutti di osservarla e di farla osservare.

IL SINDACO
On . Alessandro Foglietta

Supino, lì 21/03/2007