


Identificato
nel Comune di Ceccano un focolaio della "malattia vescicolare del suino"
Il territorio di Supino inserito nella zona di sorveglianza
Dopo
la scoperta di un focolaio della malattia
vescicolare del suino localizzato in una azienda agricola
nel Comune di Ceccano, la ASL di Frosinone ha emanato, il 15 marzo
scorso, un'ordinanza che delimitava la zona sottoposta a sorveglianza sanitaria
che, secondo le disposizioni di legge, si estende per un raggio di 10
chilometri intorno all'epicentro dell'infezione.
La malattia, che non costituisce pericolo per l'uomo, è
causata da un virus molto resistente e facilmente trasmissibile tra gli
animali, pertanto per combattere efficacemente il contagio e prevenire un'epidemia
che apporterebbe gravi conseguenze economiche nel settore agroindustriale
provinciale, già pesantemente colpito dall'emergenza inquinamento
del fiume Sacco, si rendono necessarie severe disposizioni che contemplano
l'abbattimento di tutti i capi dell'azienda sede del focolaio e il controllo
degli spostamenti dei suini che possono essere entrati in contatto con il
virus (maggiori
informazioni sul sito www.oevr.org).
Il Comune di Supino, in ottemperanza delle disposizioni della ASL di Frosinone
ha emesso in data 21 marzo 2007 l'ordinanza sanitaria n. 5 con la quale
si adottano i provvedimenti necessari al contenimento dell'infezione.
Si trascrive il testo integrale dell'ordinanza.
ORDINANZA N. 5
IL SINDACO
VISTA la Comunicazione da parte della Regione Lazio, prot.
n. Z0005 del 15/03/2007, per l’emergenza nel territorio dei Comuni
di Patrica, Supino, Amaseno, Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pofi,
Ceprano, Arnara, Ripi, Torrice, Frosinone, Maenza, Prossedi che
detta direttive per la profilassi delle malattie infettive: Zona
di sorveglianza per malattia vescicolare del suino da enterovirus
nonché richiede emissione di ordinanza per l’emergenza di che
trattasi;
CONSIDERATO che è stata individuata nel
Comune di Ceccano nella stalla di sosta Centro Carni S.r.l. la
presenza dell’enterovirus della malattia vescicolare dei suini;
RITENUTO che i Comuni di Patrica, Supino, Amaseno, Vallecorsa,
Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano, Arnara, Ripi, Torrice, Frosinone, Maenza,
Prossedi rientrano all’interno del raggio di 10 Km dal focolaio.
AL FINE di salvaguardare la salute pubblica ed il patrimonio
zootecnico, nonché la delimitazione della zona di sorveglianza del
focolaio, a tutela del patrimonio suinicolo regionale.
ORDINA
Articolo 1
E’ dichiarata zona di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus
dei suini, compresa in un raggio di 10 km dal focolaio
accertato nell’allevamento del Comune di Ceccano, il territorio
dei comuni di Patrica, Supino, Amaseno, Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pofi,
Ceprano, Arnara, Ripi, Torrice, Frosinone, Maenza, Prossedi. Ai limiti della
zona di sorveglianza, sulle vie di accesso devono essere apposte a cura
delle Amministrazioni Comunali tabelle ben visibili con la scritta: ZONA
DI SORVEGLIANZA PER MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
Articolo
2
Nell’ambito della zona di sorveglianza sono disposte le seguenti misure:
- Censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono
animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare;
- Divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto
diretto verso il macello a partire da una azienda dalla zona di sorveglianza,
qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei
21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà
essere conservata dal proprietario degli animali o della persona che se
ne occupa;
- Il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può
essere autorizzato dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. competente
per territorio in provenienza dalla singola azienda purchè;
• tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati
48 ore prima del trasporto;
• sia stato effettuato 48 ore prima del trasporto, un esame clinico,
con risultato negativo dei suini da trasportare;
• sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto, un
esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che
non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia
vescicolare dei suini. Per quanto concerne i suini da macellazione l’esame
sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue
prelevati nel macello di destinazione; in caso di risultati positivi che
confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure
di cui all’allegato II del D.P.R. 362/96:
• Ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare
o identificato con altro mezzo autorizzato;
• I camion, nonché gli altri automezzi ed attrezzature utilizzate
per il trasporto dei suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero
essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della zona di
sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e
disinfettati conformemente alle procedure previste dall’art.64 del
vigente regolamento di Polizia veterinaria.
Articolo
3
I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisce
reato, sono puniti ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320.
La
presente ordinanza viene emessa per conoscenza alla popolazione residente
ed inviata a tutti gli organi preposti alla salvaguardia e tutela dell’Ambiente
e della Salute.
È fatto obbligo a tutti di osservarla e di farla osservare.
IL SINDACO
On . Alessandro Foglietta
Supino, lì 21/03/2007