


Il responsabile del servizio
Premesso
che con l’avvento della stagione estiva aumenta io rischio di incendi
dovuti alla mancata manutenzione di fossi e ripe delle proprietà
private in particolare adiacenti le strade comunali, vicinali ecc;
Visto che stanno pervenendo a questo Ente numerose lamentele
di cittadini relative a terreni privati, fiancheggianti le pubbliche strade
e le proprietà contigue private, ricoperti da folta vegetazione,
che possono essere, soprattutto nel periodo estivo, causa di incendi che
possono mettere a repentaglio la pubblica incolumità;
Dato atto che il perdurare degli inconvenienti sopra
descritti può causare per la pubblica incolumità;
Visto la legge n° 353 del 21.11.2000;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n° 11 del 27.03.2004;
ORDINA
Per
i motivi di cui alla premessa:
1) Ai proprietari frontisti di provvedere, periodicamente e almeno
due volte all’anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad un
immediato sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio
di erbacce e precisamente di provvedere:
a) allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità
di curve e di incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
b) alla pulizia ed all’espurgo dei fossi di scolo
e di irrigazione privati tale da garantire il libero deflusso
delle acque;
c) all’espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
d ) al taglio dei rami e delle parti di siepi che si
protendono dal privato oltre il ciglio della strada comunale o
del marciapiede, ciò per assicurare la necessaria viabilità
per la tutela della incolumità della circolazione e di rimuovere
nel più breve tempo possibile le ramaglie di qualsiasi dimensione
che vengano a cadere sul suolo comunale o sui marciapiedi;
e) a far sagomare le siepi situate in curva, negli incroci
e lungo le pertinenze stradali ad un’altezza non superiore
a metri uno ed a una distanza sufficiente a garantire una buona
visibilità;
f) è fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei
fossi mediante l’incendio della vegetazione;
2) ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade pubbliche
o di aree incolte poste all'interno del centro abitato, provvedere, nel
termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla
esecuzione dei sottoelencati lavori:
a) di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate
sfalciando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsivoglia
rifiuti anche se abbandonati da terzi;
b) di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare
di erbe infestanti ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti,
animali. bisce, ecc.
3) a tutti i conducenti di mezzi agricoli, di effettuare
una accurata pulizia de mezzi e degli attrezzi prima di immettersi sulle
pubbliche vie, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno
od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di
spiacevoli incidenti.
SI AVVERTE
A
chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare detto
provvedimento.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con una
sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 516,46.
In ogni caso salva l’azione penale ed il compimento dei lavori d’ufficio
per gli inadempienti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R.
del Lazio Sezione di Latina ed il ricorso al Presidente della Repubblica
entro i termini di legge.
È dato incarico al Comando di Polizia Municipale affinché
possa esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione
della presente ed a segnalare alla scadenza dell’ordinanza i frontisti
inadempienti.
Dalla
Residenza Municipale il 9 giugno 2007
Il Responsabile del Servizio
Isp. Capo Enzo Corsi