VERSAMENTO DEL SALDO ICI
Scade il 16 dicembre il termine per il pagamento della seconda rata ICI 2007

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
VERSAMENTO DEL SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. Da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1 comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n° 449
Visto l’art. 5 bis, comma 4 del D.L. 27 maggio 2005, n° 86, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n° 148;
Visto l’art. 37, comma 13, del D.L. 4 luglio 2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n° 248 e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Legge finanziaria 2007);
Vista la Deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprachiamato D.Lgs. N° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva

RENDE NOTO
che dal 1° al 16 DICEMBRE p.v.

Dovrà essere versata la seconda rata a saldo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l’intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Considerato che la scadenza fissata coincide con una festività, l'importo potrà essere corrisposto per tutto il successivo giorno di lunedì 17 dicembre 2007.

L’imposta deve essere corrisposta mediante:

- versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso;
- conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- versamento tramite sistema bancario;
- modello di versamento “F24”

Tale obbligo non sussiste per coloro che, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 2, del D. Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 200, n° 388, hanno effettuato il versamento dell’imposta in un’unica soluzione nel decorso mese di giugno.

L’imposta, per l’anno corrente, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, resta determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:


1 Abitazione Principale
5 per mille
2 Altri Immobili
6 per mille

Per il corrente anno le riduzioni o le detrazioni d’imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui all’art. 8 comma 3, del D. Lgs. N° 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 ed all’art. 58, comma 3, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, nelle misure di cui al prospetto che segue:

1 Abitazione Principale
103,29 Euro
2
Nuclei con portatore di handicap o invalidità superiore al 74% con reddito non superiore a euro 5.164,57 aumentato di euro 1.549,37 per ogni componente il nucleo familiare
154,94 Euro

Dalla residenza comunale 03/12/2007

Il Responsabile del Servizio
Dott. Armando Colagiacomo