Un modulo on-line contro i licenziamenti camuffati
Nuova normativa varata dal Ministero del Lavoro per la presentazione delle dimissioni da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con qualsiasi tipo di contratto.

Dal 5 marzo 2008 è entrato in vigore il decreto interministeriale, varato congiuntamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che introduce le nuove modalità di presentazione delle dimissioni volontarie da parte dei lavoratori dipendenti appartenenti al comparto pubblico e privato, che abbiano sottoscritto qualsiasi tipologia di contratto.

Il decreto individua i soggetti delegati a trasmettere on line, in presenza del lavoratore, il modulo per le dimissioni e quindi a fare da intermediario.
Tali soggetti sono:

• le direzioni provinciali e regionali del lavoro
• i centri per l’impiego
• i comuni
• le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato.

Il lavoratore che intende dimettersi volontariamente deve recarsi presso un soggetto delegato che, in presenza del lavoratore, compila on line il modulo relativo alla dimissione e rilascia copia cartacea del documento. Il lavoratore entro 15 gg (validità del documento) deve consegnarlo al datore di lavoro.

Il nuovo obbligo interessa i titolari di: lavoro dipendente, co co co a progetto e non, associazione in partecipazione, collaborazioni occasionali ex art. 61, comma 2, Dlgs 276/2003, soci di cooperative.

La norma si applica a tutti i datori di lavoro che il Ministero specifica per ulteriore chiarezza:
• datori di lavoro privati
• Pubblica Amministrazione e Enti Pubblici
• Associazioni
• Onlus
• Esercenti arti e professioni
• Società cooperative, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri soci lavoratori

Il provvedimento delle dimissioni volontarie si inserisce nell'attuale quadro normativo quale ulteriore nuova azione di contrasto al lavoro irregolare, ha infatti come primo obiettivo quello di evitare il fenomeno delle cosidette "lettere di dimissione in bianco".
Il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, attuativo della legge 188/2007, non si limita ad adottare il modulo, ma contiene una regolamentazione organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti “intermediari".

Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione , diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.

Le Dimissioni Volontarie, a partire dal 5 marzo 2008, dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.

Il Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno.

1. Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, CPI, DPL, DRL)

2. Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione

3. Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg)

4. Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato

5. Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro


Scarica le modalità tecniche per la presentazione della comunicazione
(Allegato B)
Scarica il Decreto interministeriale in formato PDF
Vai al sito del Ministero del Lavoro per ulteriori informazioni

Testo del Decreto Interministeriale

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con il Ministro delle Riforme e delle Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188 occorre definire il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie rese dal lavoratore in caso di recesso dal contratto di lavoro.

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "modulo", modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recesso dal contratto di lavoro,
b) "sistema informatico MDV", il sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai soggetti abilitati e ai lavoratori per il rilascio del modulo;
e) "codice identificativo del modulo", il codice alfanumerico attribuito dalla procedura di rilascio del modulo con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato reso disponibile al lavoratore con le modalità di cui al successivo articolo 4 e la durata temporale della validità dello stesso;
d) "soggetti abilitati", i soggetti che sottoscrivono la convenzione predisposta con decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;
e) "codice alfanumerico progressivo di identificazione", il codice alfanumerico attribuito dal sistema informatico MDV.

Art. 2 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. II presente decreto definisce gli standard e le regole per la realizzazione del modulo per la comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 2007, n. 188.

Art. 3 (Modulo per le dimissioni volontarie)

1. Per la comunicazione delle dimissioni volontarie di cui all'articolo 2, è adottato il modulo di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al precedente comma 1 sostituisce ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

Art. 4 (Modalità tecniche di rilascio)

1. Il modulo di cui al precedente articolo 3 è reso disponibile ai lavoratori attraverso il sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui all'alt. 3 acquisisce i caratteri di non contraffazione o falsificazione con le modalità tecniche definite nell'allegato B.


Ministro del lavoro e della previde nza sociale
Cesare Damiano

II Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Luigi Nicolais