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Il lavoratore che intende dimettersi volontariamente deve recarsi presso un soggetto delegato che, in presenza del lavoratore, compila on line il modulo relativo alla dimissione e rilascia copia cartacea del documento. Il lavoratore entro 15 gg (validità del documento) deve consegnarlo al datore di lavoro.
Il
nuovo obbligo interessa i titolari di: lavoro dipendente, co co co
a progetto e non, associazione in partecipazione, collaborazioni occasionali
ex art. 61, comma 2, Dlgs 276/2003, soci di cooperative.
La norma si applica a tutti i datori di lavoro che il Ministero specifica
per ulteriore chiarezza:
• datori di lavoro privati
• Pubblica Amministrazione e Enti Pubblici
• Associazioni
• Onlus
• Esercenti arti e professioni
• Società cooperative, in relazione ai rapporti di lavoro
con i propri soci lavoratori
Il provvedimento delle dimissioni volontarie si inserisce nell'attuale
quadro normativo quale ulteriore nuova azione di contrasto al lavoro
irregolare, ha infatti come primo obiettivo quello di evitare il
fenomeno delle cosidette "lettere di dimissione in bianco".
Il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, attuativo della
legge 188/2007, non si limita ad adottare il modulo, ma contiene una regolamentazione
organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità
tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti “intermediari".
Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione , diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Le
Dimissioni Volontarie, a partire dal 5 marzo 2008, dovranno corrispondere
necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto. La validità
viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.
Il
Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti
dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà
non viene meno.
1. Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve
recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, CPI, DPL, DRL)
2. Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione
3. Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie
con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità
15gg)
4. Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal
sistema opportunamente vidimato
5. Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro
Testo
del Decreto Interministeriale
Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con il Ministro delle Riforme e delle Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione
VISTO
l'articolo 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice
dell'amministrazione digitale;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 3,
della legge 17 ottobre 2007, n. 188 occorre definire il modulo per la presentazione
delle dimissioni volontarie rese dal lavoratore in caso di recesso dal contratto
di lavoro.
DECRETA
Art. 1 (Definizioni)
1.
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "modulo", modello con il quale il lavoratore
manifesta la volontà di recesso dal contratto di lavoro,
b) "sistema informatico MDV", il sistema informatico
messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
soggetti abilitati e ai lavoratori per il rilascio del modulo;
e) "codice identificativo del modulo", il codice
alfanumerico attribuito dalla procedura di rilascio del modulo con validazione
temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato reso disponibile
al lavoratore con le modalità di cui al successivo articolo 4 e la
durata temporale della validità dello stesso;
d) "soggetti abilitati", i soggetti che sottoscrivono
la convenzione predisposta con decreto ministeriale di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 17 ottobre 2007, n. 188;
e) "codice alfanumerico progressivo di identificazione",
il codice alfanumerico attribuito dal sistema informatico MDV.
Art. 2 (Finalità ed ambito di applicazione)
1. II presente decreto definisce gli standard e le regole per la realizzazione del modulo per la comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 2007, n. 188.
Art. 3 (Modulo per le dimissioni volontarie)
1.
Per la comunicazione delle dimissioni volontarie di cui all'articolo 2, è
adottato il modulo di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente
decreto.
2. Il modulo di cui al precedente comma 1 sostituisce ogni altro modello utilizzato
per le comunicazioni di cui al presente decreto.
Art. 4 (Modalità tecniche di rilascio)
II
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Luigi Nicolais