ICI 2008: dentro le aree fabbricabili, escono le prime case
Le novità del 2008 con la tabella dei valori venali da applicare per il calcolo dell’ICI sulle aree fabbricabili e l’esenzione per l’abitazione principale introdotta dal D.L. 93/2008

Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.5.2008, in vigore dal 29.5.2008, ha introdotto, con l'art. 1, l'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

A tale proposito si forniscono le alcune indicazioni applicative, con riserva di eventuali, successive integrazioni e modifiche:
L'esenzione si applica a decorrere dal 2008 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc., dimora abitualmente), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
Non rientrano nell'esenzione, e quindi l'ICI rimane dovuta, le abitazioni principali di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), le quali possono tuttavia continuare ad usufruire della detrazione ordinaria.

Anche se la norma suddetta dell'art. 1 del D.L. n° 93/08 non prevede nulla al riguardo, l'esenzione si intende valere pure per le pertinenze dell'abitazione principale (p. es., garage, box, cantina, ecc.), in base al criterio generale del codice civile secondo cui il regime giuridico delle pertinenze è quello del bene principale.
L'esenzione spetta anche per la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa, a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Per il coniuge separato assegnatario della casa coniugale vale ovviamente il criterio generale di esenzione per l'abitazione principale.
L'esenzione spetta inoltre per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Si riporta a seguire il testo dei primi tre commi dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, che disciplinano l'esenzione:

Art. 1.
Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
Commi 4-7 omissis


QUANDO SI PAGA:

L'ICI si paga in due rate:
16 Giugno si versa una rata pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;

16 Dicembre si versa il saldo, con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata.

Resta facoltà del contribuente versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione e fare un unico versamento per tutti gli immobili posseduti in un solo Comune e un unico versamento per tutti i contitolari comunicandolo previamente al Comune.



COME SI PAGA

Tramite versamento su C/C 88752035 intestato a:
EQUITALIA FROSINONE SPA
specificando come causale: SUPINO ICI



QUANTO SI PAGA
Aliquote ICI per l'anno 2008


5 per mille
Unità Immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ESCLUSIVAMENTE NEI CASI di categoria catastale A/1, abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
6 per mille Altre unità immobiliari
6 per mille
TERRENI EDIFICABILI (come definito dal P.R.G. adottato)
l’ICI di un terreno edificabile viene ricavata moltiplicando l’aliquota del 6 per mille per il valore venale del terreno; il valore venale del terreno si ottiene moltiplicando i valori unitari appresso riportati per i metri quadrati del lotto in possesso.
I VALORI VENALI SONO IN FASE DI RIDEFINIZIONE

LA TABELLA SOTTOSTANTE E' RIPORTATA A SOLO TITOLO DI ESEMPIO E NON E' DA CONSIDERARSI VALIDA
valore
per m.q.
ZONA B
ZONA C1
ZONA C2
ZONA CT
ZONA D1
ZONA D2
ZONA F
ZONA E
ZONA E
ZONA ASI
completamento € 20,00
nuovi complessi insediativi € 25,00
nuovi complessi insediativi € 30,00
turistico residenziale alberghiera € 35,00
nuovi insediamenti artigianali e assimilati € 35,00
compl. ins. artigianali commerciali ed altro € 35,00
servizi ad uso pubblico realizzati da privati € 35,00
L.R. 38 € 0,00
conc. rilasc.prima della L. 38/99 (ex 10.000, mq) € 3,00
€ 40,00

N.B. I PROPRIETARI DELLE AREE FABBRICABILI
riceveranno presso il proprio domicilio, una comunicazione dell’Ufficio Tributi nella quale saranno riportate le modalità di pagamento e le somme dovute calcolate in base all’area posseduta; pertanto SI PREGA DI NON TELEFONARE O RECARSI PRESSO LA SEDE COMUNALE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI.