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il Bonus “BEBÈ”
Erogato dalla Regione Lazio un contributo "una
tantum" di Euro 500,00 in favore delle donne residenti nei Comuni laziali
per ogni figlio nato o adottato nel 2008.
La
Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale n. 662 del
19 settembre 2008, in attesa di pubblicazione sul BUR Lazio, ha stabilito,
in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 54 della L.R. 26/200, così
come modificato dall'art. 1 comma 28 della l.r. 14/2008, di erogare
un contributo "una tantum" di Euro 500,00 in favore delle
donne residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio
nato o adottato nel 2008.
Per accedere al contributo possono presentare domanda al
comune di residenza le donne in possesso dei seguenti requisiti:
a)
essere residenti da almeno un anno nel territorio laziale alla data di nascita
e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i, anche sommando il periodo
di residenza in più comuni del Lazio;
b)
possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale
o inferiore ad Euro 20.000,00, determinato ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni;
c)
aver partorito e riconosciuto, ovvero aver adottato, secondo la normativa
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, uno o
più figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31
dicembre 2008
.
Relativamente ai figli adottati, ai fini dell’erogazione del
contributo si stabilisce che:
a)
nel caso di adozioni nazionali di cui al capo IV della legge 184/1983 e nei
casi in cui l’adozione internazionale si debba perfezionare dopo l’arrivo
del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 4, della legge
184/1983, l’adozione si intende realizzata nel corso del 2008 qualora,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, la
sentenza che pronuncia l’adozione diventi definitiva;
b)
nei casi di adozioni internazionali in cui il provvedimento di adozione sia
stato pronunciato nello stato estero prima dell’arrivo del minore in
Italia ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3 della legge 184/1983,
l’adozione si intende realizzata nel corso del 2008 qualora:
1)
il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 e venga
trascritto nei Registri italiani dello stato civile nel medesimo periodo;
2)
ovvero,
nei casi in cui il provvedimento italiano di trascrizione non venga emanato
entro il 2008, il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo
stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre
2008 e depositato presso la cancelleria del Tribunale dei Minorenni competente
ai fini della suddetta trascrizione nel medesimo periodo.
Alle domande di contributo è necessario allegare:
a)
copia
della certificazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa
vigente;
b)
copia del certificato di nascita del figlio;
c)
nel caso di figli adottati:
1)
copia
della sentenza definitiva di adozione emessa dal Tribunale dei Minorenni competente,
ivi compresi i casi in cui l’adozione internazionale si debba perfezionare
dopo l’arrivo del minore in Italia ai sensi dell’articolo 35,
comma 4, della legge 184/1983;
2)
copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni competente che ordina
la trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei Registri dello
stato civile, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, della legge 184/1983,
ovvero certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale per i Minorenni
competente del deposito della domanda di trascrizione del provvedimento straniero
di adozione;
d)
copia
di un documento di identità del soggetto proponente la domanda.
Le domande di contributo, i cui modelli sono disponibili presso gli
Uffici Segreteria o Servizi Sociali del Comune di Supino Via G. Marconi, vanno
presentate:
a)
entro il 30 ottobre 2008 per
le nascite o adozioni avvenute nel periodo compreso tra il 1°
gennaio ed il 30 settembre 2008;
b)
non oltre il 31 gennaio 2009 per
le nascite o adozioni avvenute nel periodo compreso tra il 1°
ottobre ed il 31 dicembre 2008, nonché per le nascite
e adozioni avvenute nel corso del 2008 e per le quali non
è stata ancora presentata domanda di contributo.
La Regione provvederà ad erogare le risorse, in relazione alle disponibilità
di bilancio, sulla base delle richieste presentate dai Comuni.
Per ogni utile informazione è possibile recarsi presso
l’Ufficio Segreteria o Servizi Sociali
del Comune di Supino, Via G. Marconi Tel. 0775
226001.
L’Ufficio riceve nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il martedì ed il giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00
L’Assessore ai Servizi Sociali Prof.ssa Franca Coggi
Il Sindaco On. Alessandro Foglietta