


Visti
gli art. 16, 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l’art. 2, comma 3 della legge 30 giugno 1989,
n. 244;
Visto l’art. 26 della legge 24 novembre 2000, n.
340;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.
2600/L, in data 1° febbraio 1986 e n. 11, in data 10 febbraio 1992;
RENDE NOTO
che
da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell’Ufficio
comunale:
a) gli elenchi predisposti dall’ufficiale elettorale
per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato,
i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
b) il verbale dell’Ufficiale elettorale comunale
relativo alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali,
della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna
di esse e dell’assegnazione degli interessati alle singole sezioni
nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione
degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione
di cancellazione negli elenchi proposti dall’Ufficiale Elettorale
Comunale, nonché contro il verbale di cui sopra e contro l’assegnazione
degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino
ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune,
alla Commissione elettorale Circondariale (C.E.Ci.), non oltre il 20 corrente
mese, con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico
sopracitato.
Dalla Residenza Comunale, lì 10 ottobre 2008
IL SINDACO
Alessandro FOGLIETTA