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il Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito
Dal 28 gennaio 2009 si può richiedere
il bonus variabile da 200 a mille euro in base al numero di componenti del
nucleo familiare; esclusi i detentori di partita IVA.
Tutto pronto per il bonus famiglia. Sono stati approvati,
con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate i due modelli
per la richiesta dell'agevolazione. Modelli e provvedimento di approvazione
sono già sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
I moduli sono due: uno per la richiesta a sostituto d'imposta
ed enti pensionistici, l'altro per la richiesta alle Entrate. Il
beneficio può variare da 200 a 1.000 euro in base alla condizione
di chi lo richiede.
I modelli definitivi, rispetto alle bozze, presentano un'indicazione più
comprensibile e schematica dei redditi significativi. Occorre ricordare
che il bonus famiglia non costituisce reddito nè
a fini fiscali, nè previdenziali, e nemmeno ai fini del limite
di reddito per beneficiare della social card.
Sono esclusi in ogni caso dal bonus piccoli imprenditori e professionisti.
La partita Iva, anche per una piccola attività d'impresa, arte o
professione, esclude l'accesso al bonus.
Esclusi anche i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo derivante
da partecipazione in società di persone, commerciali o artigianali,
in studi associati fra professionisti o in società di capitali
.
Il bonus può essere chiesto dai cittadini residenti, lavoratori
e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che fanno parte di una
famiglia qualificata come a basso reddito.
Reddito che non deve comunque superare, complessivamente,
la soglia dei 35 mila euro l'anno
Il reddito complessivo familiare si calcola sommando i redditi dei
componenti del nucleo.
La norma offre un'alternativa: si può fare riferimento al
reddito 2007 o 2008. In base alla scelta, cambiano i termini
di presentazione della domanda ed erogazione del bonus.
Se la richiesta si esegue in base al reddito 2007, la domanda
va presentata entro il 31 gennaio 2009 al proprio
sostituto d'imposta. Nei casi in cui il beneficio non possa essere
erogato dal sostituto d'imposta, ad esempio perchè il richiedente
ha redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo esercitato
occasionalmente e redditi fondiari, la richiesta può essere presentata,
direttamente o tramite intermediari abilitati, alle Entrate, entro
il 31 marzo 2009.
Se la richiesta si esegue in base al reddito 2008, la domanda
va presentata entro il 31 marzo 2009 al proprio
sostituto, la richiesta può essere presentata, direttamente
o tramite intermeddiari abilitati, alle Entrate, entro il 30 giugno
2009; con la dichiarazione dei redditi 2009.
I modelli e le istruzioni per la compilazione
Per
maggiori informazioni, rivolgersi al personale dell'Ufficio Politiche Sociali
del Comune di Supino.
Telefono centralino 0775 226001