


Ordinanza n° 36/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che con l’avvento della stagione estiva aumenta il rischio di incendi
dovuti alla mancata manutenzione d fossi e ripe delle proprietà private
in particolare adiacenti le strade comunali, vicinali ecc.;
Visto che stanno pervenendo a questo Ente numerose lamentele
di cittadini relative a terreni privati, fiancheggianti le pubbliche strade
e le proprietà contigue private, ricoperti da folta vegetazione,
che possono essere, soprattutto nel periodo estivo, causa di incendi che
possono mettere a repentaglio la pubblica incolumità;
Dato atto che il perdurare degli inconvenienti sopra descritti
può causare pericolo per la pubblica incolumità;
Visto la L.353 del 21.11.2000 ;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto Sindacale n° 11 del 27.03.2004;
ORDINA
Per
i motivi di cui alla premessa,:
1) Ai Proprietari frontisti di provvedere, periodicamente e almeno
due volte all’anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad un immediato
sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio di erbacce e
precisamente di provvedere:
a) Allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità
di curve e di incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
b) Alla pulizia ed all’espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione
privati tale da garantire il libero deflusso delle acque;
c) All’espurgo dei fossi sotto i ponticelli;
d) Al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal privato
oltre il ciglio della strada comunale o del marciapiede, ciò per
assicurare la necessaria viabilità per la tutela della incolumità
della circolazione e di rimuovere nel più breve tempo possibile le
ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sul suolo comunale
o sui marciapiedi;
e) E’ fatto assoluto divieto di procedere alla
pulizia dei fossi mediante l’incendio della vegetazione;
2) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade pubbliche o
di aree incolte poste all’inter no del centro abitato provvedere,
nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
alla esecuzione dei sottoelencati lavori:
a) di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate sfalciando
le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsivoglia rifiuti
anche se abbandonati da terzi;
b) di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di
erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, animali,
bisce, ecc.
3) A tutti i conducenti dei mezzi agricoli, di effettuare una accurata pulizia
dei mezzi e degli attrezzi prima di immettersi sulle pubbliche vie, al fine
di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali,
che potrebbero essere causa di spiacevoli incidenti:
4) Il termine ultimo per la pulizia di quanto ordinato decorre a dieci giorni
dalla pubblicazione della seguente ordinanza.
SI AVVERTE
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare detto
provvedimento.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione
amministrativa da €.
103,29 a €.
516,46. In ogni caso salva l’azione penale e il compimento
dei lavori d’ufficio per gli inadempienti con le spese a carico degli
stessi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del
Lazio Sezione di Latina, ed il ricorso al Presidente della Repubblica entro
i termini di legge.
E’ dato incarico al Comando di Polizia Municipale affinché
possa esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente
ed a segnalare alla scadenza dell’ordinanza i frontisti inadempienti.
Dalla Residenza Municipale il 13 giugno 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isp.Capo Enzo Corsi