ORDINANZA PER IL TAGLIO DELLE SIEPI FRONTE STRADA
Emanate le disposizioni atte a prevenire il rischio di incendi estivi. I proprietari dei terreni adiacenti le strade dovranno provvedere alla pulizia dei fossi e al taglio di erbacce.

COMUNE DI SUPINO
ASSESSORATO AMBIENTE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 36/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con l’avvento della stagione estiva aumenta il rischio di incendi dovuti alla mancata manutenzione d fossi e ripe delle proprietà private in particolare adiacenti le strade comunali, vicinali ecc.;

Visto che stanno pervenendo a questo Ente numerose lamentele di cittadini relative a terreni privati, fiancheggianti le pubbliche strade e le proprietà contigue private, ricoperti da folta vegetazione, che possono essere, soprattutto nel periodo estivo, causa di incendi che possono mettere a repentaglio la pubblica incolumità;

Dato atto che il perdurare degli inconvenienti sopra descritti può causare pericolo per la pubblica incolumità;

Visto la L.353 del 21.11.2000 ;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto Sindacale n° 11 del 27.03.2004;


ORDINA

Per i motivi di cui alla premessa,:
1) Ai Proprietari frontisti di provvedere, periodicamente e almeno due volte all’anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad un immediato sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio di erbacce e precisamente di provvedere:

a) Allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve e di incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

b) Alla pulizia ed all’espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati tale da garantire il libero deflusso delle acque;

c) All’espurgo dei fossi sotto i ponticelli;

d) Al taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal privato oltre il ciglio della strada comunale o del marciapiede, ciò per assicurare la necessaria viabilità per la tutela della incolumità della circolazione e di rimuovere nel più breve tempo possibile le ramaglie di qualsiasi dimensione che vengano a cadere sul suolo comunale o sui marciapiedi;

e) E’ fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi mediante l’incendio della vegetazione;


2) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade pubbliche o di aree incolte poste all’inter no del centro abitato provvedere, nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla esecuzione dei sottoelencati lavori:

a) di provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate sfalciando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsivoglia rifiuti anche se abbandonati da terzi;

b) di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, animali, bisce, ecc.

3) A tutti i conducenti dei mezzi agricoli, di effettuare una accurata pulizia dei mezzi e degli attrezzi prima di immettersi sulle pubbliche vie, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli incidenti:

4) Il termine ultimo per la pulizia di quanto ordinato decorre a dieci giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza.

SI AVVERTE

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare detto provvedimento.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 516,46. In ogni caso salva l’azione penale e il compimento dei lavori d’ufficio per gli inadempienti con le spese a carico degli stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Lazio Sezione di Latina, ed il ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.
E’ dato incarico al Comando di Polizia Municipale affinché possa esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente ed a segnalare alla scadenza dell’ordinanza i frontisti inadempienti.

Dalla Residenza Municipale il 13 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isp.Capo Enzo Corsi