


Vista
la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l’art. 11;
Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999
e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i . ed
in particolare l’art. 14;
Visto il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n. 22, che,
tra l’altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale
per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 8 maggio
2009;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 12/06/2009
che approva l’avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazione per le annualità 2007-2008;
SI RENDE NOTO
Che
la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 8 maggio
2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n° 19 del 21 maggio 2009, ha approvato
i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale
per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per
il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire
dalla data di pubblicazione del presente Bando e per i successivi 30 giorni
dalla pubblicazione.
Requisiti per la partecipazione al bando: il Comune accoglie
le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione
Europea;
b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea
se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge
6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive
modifiche ed integrazioni;
c) residenza anagrafica nell’immobile e nel comune cui si riferisce
l’annualità del bando (anno 2007 – anno 2008);
d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo,
debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti
alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
e) non avere ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione
di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali,
associazioni, fondazioni o altri organismi;
f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinati all’assistenza abitativa.
PER OTTENERE IL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNO 2007 OCCORRE:
• essere in regola con il pagamento del canone di locazione
per l’anno 2007 o per eventuali frazioni di anno;
• avere un reddito annuo relativo al 2007 che, calcolato con il metodo
ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale
affitti), non sia superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.339,64
rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore
al 14% (fascia A);
• avere un reddito annuo relativo al 2007 che, calcolato con il metodo
ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l’assegnazione degli alloggi
di E.R.P. pari ad € 18.000,00 rispetto al quale l’incidenza del
canone di locazione risulti superiore al 24% (fascia B).
PER OTTENERE IL CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNO 2008 OCCORRE:
• essere in regola con il pagamento del canone di locazione
per l’anno 2008 o per eventuali frazioni di anno;
• avere un reddito annuo relativo al 2008 che, calcolato con il metodo
ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale
affitti), non sia superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.532,56
rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore
al 14% (fascia A);
• avere un reddito annuo relativo al 2008 che, calcolato con il metodo
ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l’assegnazione degli alloggi
di E.R.P. pari ad € 18.000,00 rispetto al quale l’incidenza del
canone di locazione risulti superiore al 24% (fascia B).
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta attestazione
ISEE del nucleo familiare aggiornata ai redditi percepiti nell’anno
di riferimento del bando. L’ISEEfsa, si determina in base alla procedura
generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001
e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di
pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati
alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs.
31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.). Ai fini della predetta determinazione non
si applica la detrazione per l’abitazione in locazione di cui all’art.
3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.
La determinazione dell’ISEEfsa risulta dalla seguente formula: ISEEfsa
= (ISEE x coeff. Nucleo + canone) / coeff. Nucleo Nel caso in cui il richiedente
dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a “zero”,
l’erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda
di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante
l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime
strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal
richiedente circa la fonte di sostentamento.
Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti
che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un
reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione
per il quale si richiede il contributo.
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione
registrati, al netto degli oneri accessori.
L’importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:
FASCIA A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEEfsa e comunque
fino ad un massimo di € 3.098,74
FASCIA B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad
un massimo di € 2.324,00.
Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad
un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni,
disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale. Il contributo,
anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l’importo
del canone annuo.
Qualora nel corso dell’anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo
alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto
richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione
regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti
ad entrambi i contratti di locazione.
Gli stessi allegati alla domanda, sono prodotti nel caso in cui il soggetto
richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio
del comune.
I RICHIEDENTI DOVRANNO ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti
nell’anno 2007 e/o nell’anno 2008;
2. copia del contratto di locazione registrato anno 2007 e/o 2008;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno
2007 e/o 2008;
4. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile
del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto,
in applicazione dell’art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato
dall’art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;
5. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati
non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso
di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
6. in caso di reddito “zero”, certificazione dei servizi sociali
attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture
del comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di
sostentamento.
Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche
a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DOVRÀ ESSERE COMPILATA
UNICAMENTE SU MODELLI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE
e dovrà essere consegnata al Comune di Supino ENTRO
E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO di LUNEDÌ 20
LUGLIO 2009 (farà fede la data di protocollo), PENA
L’ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute
valide ai fini della formazione della graduatoria. A seguito dell’istruttoria
delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria,
a seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali ricorsi,
debitamente motivati.
Il comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione
della graduatoria definitiva. Qualora il contributo assegnato dalla Regione
Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria
definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare ai soggetti
beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante. Il contributo
comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore
ad € 100,00.
Per ogni ulteriore chiarimento si prega di contattare l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Supino, dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
telefono centralino 0775 226001 e mail sociale@comunesupino.it
Supino, 24 giugno 2009