Entra in vigore l'1 gennaio 2012 la nuova disposizione
contenuta nella “legge di stabilità per il 2012”
(legge n. 183/2011, art. 15), che prevede che i certificati rilasciati dalla
pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra
privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione
o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati
venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati
o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione,
violazione dei doveri d'ufficio.
Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli
mediante:
acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi
indispensabili per reperirle;
accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, negli
altri casi.
E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva
la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità,
dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel
certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio". Resta
confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti
a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità
è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che
ne prevedano una validità superiore.