Esenzioni e Riduzioni TARSU
Si pubblica l'estratto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 25/10/2006 con la quale sono fissati i criteri validi per l'anno 2007 per ottenere l'esenzione o la riduzione della TARSU.


Oggetto: RIDUZIONE TARSU - ARTT. 10 E 11 REGOLAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il regolamento per la istituzione della tassa rifiuti solidi urbani vigente;

VISTO in particolare gli artt. 10 e 11 di detto regolamento che disciplina le esenzioni e le riduzioni della tassa in riferimento a particolari riduzioni;

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

All’unanimità dei voti legalmente resi e verificati;

D E L I B E R A

1. Le esenzioni e le riduzioni della tassa rifiuti solidi urbani spettante ai contribuenti, sono quelle previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento vigente;

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio di ogni successivo adempimento necessario.


Con successiva, unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.



Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esentate dalla tassa le abitazioni di tipo popolare con un unico occupante avente reddito complessivo annuo non superiore a Lire 6.000.000 (pari a € 3.098,74);

2. La tassa, inoltre, è ridotta del 30% per gli alloggi di tipo popolare aventi una superficie complessiva non superiore a mq 60 se destinati ad esclusivo uso abitativo da nuclei familiari formati da non meno di n° 2 componenti e che godano di un reddito annuo complessivo (del nucleo familiare) non superiore a Lire 10.000.000 (pari a € 5.164,56);

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere disposte, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale, ed il loro ammontare dovrà essere iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la relativa copetura con risorse diverse da specificare e determinare all'atto dell'adozione della deliberazione stessa.

Art. 11 - Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ad aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta fino alla misura massima sottonotata nel caso di:

a) abitazione con unico occupante: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%;


c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competento organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%;

d) abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;

La misura delle detrazioni verrà stabilita, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale.

4) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni duddette.