Esenzioni
e Riduzioni TARSU
Si pubblica
l'estratto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 25/10/2006
con la quale sono fissati i criteri validi per l'anno 2007 per ottenere
l'esenzione o la riduzione della TARSU.
Oggetto:
RIDUZIONE TARSU - ARTT. 10 E 11 REGOLAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
il regolamento per la istituzione della tassa rifiuti solidi urbani vigente;
VISTO
in particolare gli artt. 10 e 11 di detto regolamento che disciplina le
esenzioni e le riduzioni della tassa in riferimento a particolari riduzioni;
VISTO
lo statuto comunale vigente;
VISTO
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
All’unanimità
dei voti legalmente resi e verificati;
D
E L I B E R A
1.
Le esenzioni e le riduzioni della tassa rifiuti solidi urbani spettante
ai contribuenti, sono quelle previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento
vigente;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio di ogni successivo adempimento
necessario.
Con successiva, unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
Art.
10 - Esenzioni
1. Sono esentate dalla tassa le abitazioni di tipo popolare
con un unico occupante avente reddito complessivo
annuo non superiore a Lire 6.000.000 (pari a € 3.098,74);
2. La tassa, inoltre, è ridotta del 30% per
gli alloggi di tipo popolare aventi una superficie complessiva
non superiore a mq 60 se destinati ad esclusivo uso abitativo
da nuclei familiari formati da non meno di n° 2 componenti e che godano
di un reddito annuo complessivo (del nucleo familiare) non
superiore a Lire 10.000.000 (pari a € 5.164,56);
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno
essere disposte, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale,
ed il loro ammontare dovrà essere iscritto in bilancio come autorizzazione
di spesa, assicurando la relativa copetura con risorse diverse da specificare
e determinare all'atto dell'adozione della deliberazione stessa.
Art. 11 - Riduzioni
1. Sono computate per la metà le
superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le
aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio
dei locali ad aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta fino alla misura massima
sottonotata nel caso di:
a) abitazione con unico occupante: 30%;
b) agricoltori che occupano la parte abitativa
della costruzione rurale: 20%;
c)
locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso
stagionale per un periodo non superiore a sei mesi
dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competento
organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%;
d) abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria
o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale
e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o
in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;
e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera
d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
La misura delle detrazioni verrà stabilita, di anno in anno, con deliberazione
della Giunta Comunale.
4) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli
interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva
sussistenza di tutte le condizioni duddette.